Art. 23.
(Diritti di partecipazione a scopo difensivo).

      1. Dell'avvio dei procedimenti di autorizzazione, di pianificazione e di programmazione in cui sono coinvolti interessi

 

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ambientali, è in ogni caso dato avviso mediante comunicazione personale o altre forme di pubblicità idonee, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a tutti i soggetti di cui all'articolo 7 della medesima legge, e successive modificazioni.
      2. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti i diritti previsti dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.